Art. 4.
(Procedura per l'utilizzo delle terre abbandonate).

      1. Il comune acquisisce ogni utile informazione in ordine a coloro che dai pubblici registri risultano essere proprietari delle terre abbandonate oggetto della richiesta di cui all'articolo 3, nonché sui loro eredi se i proprietari risultano deceduti.
      2. Il comune provvede a notificare ai soggetti di cui al comma 1 la richiesta, avvertendo che, ove gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro sessanta giorni, l'impegno a uno stabile utilizzo delle terre in oggetto, queste saranno dichiarate soggette a utilizzo mediante conferimento in uso a privati con garanzia pubblica. La richiesta è altresì resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo pretorio del comune interessato e dei comuni di ultima residenza conosciuta degli intestatari.
      3. Contro la richiesta di utilizzo delle terre abbandonate è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346.

 

Pag. 6